All'articolo aggiuntivo 12.010 del Governo, capoverso Art. 12-bis, comma 2, aggiungere in fine il seguente periodo: La concessione del contributo una tantum di cui al presente comma è subordinata alla verifica da parte della Regione o provincia autonoma sul rispetto degli accordi contrattuali in merito alla tipologia e alla qualità delle prestazioni e sul possesso di tutti i requisiti specifici per l'accreditamento delle strutture e dei servizi.