All'articolo aggiuntivo 12.010 del Governo, capoverso Art. 12-bis, comma 2, aggiungere in fine il seguente periodo: La concessione del contributo una tantum di cui al presente comma è subordinata all'attivazione di un sistema di monitoraggio per la valutazione delle attività erogate, nonché di un rigoroso sistema sanzionatorio che contempli anche la revoca e la sospensione, in caso di mancato rispetto degli accordi contrattuali in merito alla tipologia e alla qualità delle prestazioni.