stampa
Legislatura XIX

Proposta emendativa 0.1.2.26.in I Commissione in sede referente riferita al C. 115

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 17/05/2023  [ apri ]
0.1.2.26.

  Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: ulteriore riduzione con la seguente: rimodulazione.

  Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

  2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato su proposta del Ministro dell'interno, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e del parere del Consiglio di Stato, che sono resi nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione dello schema di decreto legislativo, decorso il quale il Governo può comunque procedere. Lo schema di decreto legislativo, corredato di relazione tecnica ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009 n. 196, è successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione, per l'espressione dei pareri definitivi delle Commissioni competenti per materia che si esprimono entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono comunque essere adottati. In attuazione dell'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009 n. 196, qualora il decreto di cui al presente articolo determini nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione nell'ambito del medesimo decreto, quest'ultimo è emanato solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse.
  3. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, il Governo può adottare, nel rispetto dei principi e criteri direttivi e della procedura di cui al presente articolo, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive.

em. 1.2.