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Legislatura XIX

Proposta emendativa 0.1.2.22.in I Commissione in sede referente riferita al C. 115

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 17/05/2023  [ apri ]
0.1.2.22.

  All'emendamento 1.2 del relatore, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

  1-bis. Lo schema di decreto legislativo adottato in attuazione della delega di cui al comma 1, è trasmesso alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che sono resi nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti legislativi possono comunque essere adottati.
  1-ter. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari di cui al comma 1-bis, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le proprie osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dai necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. I pareri definitivi delle Commissioni competenti per materia sono resi entro dieci giorni dalla data della nuova trasmissione, decorsi i quali i decreti legislativi possono comunque essere adottati.
  1-quater. Se i termini per l'espressione dei pareri di cui ai commi 1-bis e 1-ter scadono nei trenta giorni che precedono il termine finale per l'esercizio della delega di cui al comma 1 o successivamente, quest'ultimo è prorogato di novanta giorni.
  1-quinquies. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, nel rispetto dei medesimi principi e criteri direttivi di cui al comma 1 e con la procedura di cui al presente articolo, il Governo può adottare uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo medesimo.
  1-quater. Lo schema di decreto legislativo adottato in attuazione della delega di cui al comma 1 è corredato di una relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi ovvero dei nuovi o maggiori oneri da esso derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura. In conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora il decreto legislativo determini nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al suo interno, il medesimo decreto legislativo è emanato solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie. A tale fine, per gli adempimenti previsti dal decreto legislativo attuativo della presente legge, le amministrazioni competenti provvedono con le ordinarie risorse umane, finanziarie e strumentali in dotazione alle medesime amministrazioni.

em. 1.2.