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Legislatura XIX

Proposta emendativa 1.1.in I Commissione in sede referente riferita al C. 115

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 17/05/2023  [ apri ]
1.1.

  All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

  1. In occasione dei referendum previsti dagli articoli 75 e 138 della Costituzione, gli elettori che per motivi di lavoro, studio o cure mediche sono temporaneamente domiciliati in un comune di una regione diversa da quella alla quale appartiene il comune nelle cui liste elettorali risultano iscritti possono dichiarare al comune di residenza, entro il trentesimo giorno antecedente la data della consultazione, che intendono esercitare il proprio diritto di voto presso il comune di temporaneo domicilio.
  2. Alla dichiarazione di cui al comma 1 sono allegate la copia di un documento di identità valido, la documentazione attestante una delle circostanze di cui al medesimo comma 1, rilasciata dal datore di lavoro o da un'istituzione scolastica, universitaria o formativa o da un istituto sanitario, pubblici o privati, ovvero una dichiarazione ai sensi degli articoli 46 e 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nel caso di lavoratore autonomo, nonché copia della tessera elettorale personale o dichiarazione del suo smarrimento.
  3. Il comune di residenza, dopo avere verificato che nulla osti al godimento dell'elettorato attivo, trasmette la dichiarazione di cui al comma 1 al comune di temporaneo domicilio entro il settimo giorno antecedente la data stabilita per lo svolgimento della votazione.
  4. Il comune di temporaneo domicilio, entro il terzo giorno antecedente la data stabilita per lo svolgimento della votazione, rilascia all'elettore, tramite modalità telematiche, un'attestazione di ammissione al voto con l'indicazione della sezione elettorale presso cui egli può esercitare il diritto di voto.
  5. L'elettore vota presso la sezione assegnatagli, previa presentazione di un documento di identità, della tessera elettorale personale e dell'attestazione di ammissione al voto di cui al comma 4, che è trattenuta agli atti dell'ufficio elettorale della sezione.
  6. Del nominativo dell'elettore è presa nota nel verbale dell'ufficio medesimo.
  7. Le procedure previste dai commi da 1 a 6 si applicano alle votazioni per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia per gli elettori di cui al medesimo comma 1.
  8. Le amministrazioni competenti provvedono all'attuazione del presente articolo con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

  Conseguentemente:

   all'articolo 1, comma 1, sopprimere le parole: e dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia ovvero in occasione dello svolgimento di consultazioni referendarie,

   sopprimere gli articoli 2 e 3.