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Legislatura XIX

Proposta emendativa 1.110. in Assemblea riferita al C. 115-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 04/07/2023  [ apri ]
1.110.

  Al comma 1, sostituire l'alinea con il seguente: In attuazione dell'articolo 48 della Costituzione, il Governo è delegato ad adottare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo al fine di garantire la piena partecipazione di tutti i cittadini al voto e agevolare l'esercizio del diritto agli elettori che si trovano in un comune diverso da quello di residenza per motivi di studio, lavoro o cura, nel rispetto dei principi di uguaglianza, personalità, libertà, segretezza e integrità del voto. Nell'esercizio della delega di cui al periodo precedente il Governo osserva, oltre ai principi ivi indicati, i seguenti principi e criteri direttivi:

  Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire la lettera a) con la seguente:

   «a) prevedere che l'esercizio del diritto di voto sia garantito agli elettori di cui al comma 1, domiciliati in un comune diverso da quello nelle cui liste elettorali risultano iscritti, in occasione delle consultazioni elettorali politiche, regionali, amministrative ed europee nonché per i referendum previsti dagli articoli 75 e 138 della Costituzione»;

   dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

   «a-bis) prevedere che gli elettori di cui al comma 1, domiciliati in un comune diverso da quello nelle cui liste elettorali risultano iscritti, possano dichiarare al comune di residenza, entro un congruo termine prestabilito rispetto alla data della consultazione elettorale, che intendono esercitare il proprio diritto di voto presso il comune di temporaneo domicilio e che ad esso siano ascritti gli effetti elettorali riferiti al voto presso il seggio di appartenenza»;

   alla lettera b):

    premettere la parola: introdurre;

    aggiungere, in fine, le parole: prevedendo, per i predetti servizi, la gratuità per gli elettori con una età anagrafica inferiore a 36 anni.