All'emendamento 1.200, dopo la parte consequenziale relativa al comma 1-bis, aggiungere la seguente:
al comma 2, dopo il quarto periodo, aggiungere i seguenti: Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 1, comma 1-bis, lettera b), pari a 3.063.000 euro ogni cinque anni a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante riduzione, in misura pari a 3.063.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024, delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento. relativo al Ministero dell'interno. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.