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Legislatura XIX

Proposta emendativa 9.6. nelle commissioni riunite I-XI in sede referente riferita al C. 1114

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 23/05/2023  [ apri ]
9.6.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

  2-bis. All'articolo 6 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 9, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: «È fatta salva altresì l'assunzione di incarichi presso enti pubblici e privati, anche a scopo di lucro, purché tali incarichi siano svolti in regime di indipendenza ovvero non prevedano compiti gestionali.»;

   b) al comma 10 è aggiunto, infine, il seguente periodo: «Le università possono stabilire nel limite del 10 per cento, la quota dei compensi riferiti alle attività o agli incarichi di cui al presente comma da destinare, nell'ambito dei rispettivi bilanci, all'esercizio delle proprie attività istituzionali.».

  2-ter. L'articolo 6, comma 10, primo periodo, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, si interpreta, con specifico riferimento alle attività di consulenza, nel senso che ai professori e ai ricercatori a tempo pieno è consentito, indipendentemente dalla retribuzione, lo svolgimento di attività extra-istituzionali realizzate in favore di privati, enti pubblici ovvero per fini di giustizia, purché prestate senza vincolo di subordinazione e in mancanza di un'organizzazione di mezzi e di persone preordinata al loro svolgimento.
  2-quater. Il regime delle incompatibilità dei professori e ricercatori universitari e delle relative sanzioni è regolato esclusivamente dall'articolo 6 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e dall'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e ad esso non si applica l'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.