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Legislatura XIX

Proposta emendativa 9.36. nelle commissioni riunite I-XI in sede referente riferita al C. 1114

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 16/05/2023  [ apri ]
9.36.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. Nel rispetto dei vincoli di bilancio e in coerenza con la normativa contrattuale vigente, per il personale degli enti e le istituzioni di ricerca di cui all'articolo 1, comma 1 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, all'articolo 19, comma 4 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218 e all'articolo 6 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 45, il limite complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale fissato all'articolo 23, comma 2 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato a seguito delle assunzioni previste dalla legge, prendendo a riferimento il personale in servizio al 31 dicembre 2022, garantendo l'invarianza del valore medio pro capite del fondo per la contrattazione integrativa.