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Legislatura XIX

Proposta emendativa 9.16. nelle commissioni riunite I-XI in sede referente riferita al C. 1114

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 16/05/2023  [ apri ]
9.16.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. All'articolo 12 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, dopo il comma 4-quinquies, è aggiunto il seguente: «4-sexies. Nel rispetto dei vincoli di bilancio e in coerenza con la normativa contrattuale vigente, al fine di assicurare la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza nelle attività di ricerca, gli Enti e le Istituzioni di Ricerca di cui all'articolo 1, comma 1 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, all'articolo 19, comma 4 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218 e all'articolo 6 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 45, possono destinare apposite risorse alla componente variabile dei fondi per il salario accessorio».