Aggiungere, in fine, il seguente comma:
7-bis. All'articolo 1 della legge 10 giugno 1940, n. 653, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:
«4-bis. Il trattamento di cui ai commi precedenti è applicato altresì ai dipendenti privati richiamati in servizio nei corpi militari ausiliari delle forze armate, per le attività di specifica ed esclusiva ausiliarietà alle stesse».