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Legislatura XIX

Proposta emendativa 7.05. nelle commissioni riunite I-XI in sede referente riferita al C. 1114

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 23/05/2023  [ apri ]
7.05.

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Formazione dei dipendenti)

  1. Le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con esclusione delle università e degli enti di ricerca, nell'ambito delle attività di gestione delle risorse umane e finanziarie, predispongono annualmente un piano di formazione del personale, compreso quello in posizione di comando o fuori ruolo, tenendo conto dei fabbisogni rilevati, delle competenze necessarie in relazione agli obiettivi, nonché della programmazione delle assunzioni e delle innovazioni normative e tecnologiche. Il piano di formazione indica gli obiettivi e le risorse finanziarie necessarie, nei limiti di quelle, a tale scopo, disponibili, prevedendo l'impiego delle risorse interne, di quelle statali e comunitarie, nonché le metodologie formative da adottare in riferimento ai diversi destinatari. A tal fine le amministrazioni di cui al presente comma individuano al proprio interno i dirigenti e funzionari aventi competenze e conoscenze per realizzare attività di formazione con risorse interne e creare figure di docente e di tutor, destinatari di specifici percorsi formativi.
  2. Le amministrazioni dello Stato, anche a ordinamento autonomo, nonché gli enti pubblici non economici, predispongono entro il 30 gennaio di ogni anno il piano di formazione del personale e lo trasmettono, a fini informativi, alla Scuola Nazionale dell'Amministrazione e al FormezPa. Il piano di formazione confluisce nel Piano integrato di attività e organizzazione di cui all'articolo 6 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, contribuendo alla strategia dell'amministrazione sul capitale umano.

ident. 7.02.