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Legislatura XIX

Proposta emendativa 7.03. nelle commissioni riunite I-XI in sede referente riferita al C. 1114

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 23/05/2023  [ apri ]
7.03.

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Potenziamento degli uffici di diretta collaborazione del Ministro della difesa)

  1. Il Ministero della difesa, a decorrere dal 1° settembre 2023, è autorizzato a incrementare di 20 unità di personale il contingente degli uffici di diretta collaborazione di cui all'articolo 17, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, così come ridotto ai sensi dell'articolo 1, comma 372, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e a conferire un incarico aggiuntivo a quelli previsti dal comma 4 del medesimo articolo 17, al quale è corrisposto il trattamento economico omnicomprensivo determinato ai sensi dell'articolo 19, comma 3, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010.
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a euro 154.605 per il 2023 e a euro 463.816 a decorrere dal 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del Programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della difesa. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.