Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. I soggetti che ai sensi dell'articolo 1, commi 87 e 88, della legge 13 luglio 2015, n. 107, a seguito di provvedimenti cautelari del giudice amministrativo, hanno partecipato con riserva al corso intensivo di formazione, con superamento della prova scritta finale, conseguente immissione in ruolo e il superamento del periodo di prova, i quali, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, hanno prestato almeno tre anni di servizio con contratto a tempo indeterminato presso la medesima amministrazione, sono confermati nei ruoli dei dirigenti scolastici con il mantenimento della titolarità dell'ultima sede assegnata al fine di consolidare e migliorare la governance della scuola, venendo meno l'efficacia di ogni diverso provvedimento di revoca della nomina o di risoluzione del contratto eventualmente adottato dall'amministrazione scolastica in esecuzione della decisione giudiziaria di merito. L'attuazione della presente disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.