Dopo il comma 21 aggiungere il seguente:
21-bis. Al fine di garantire la continuità didattica nelle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, a decorrere dall'anno scolastico 2023/2024, sono confermati i ruoli al personale docente, di scuola secondaria di primo e secondo grado, che ha superato le prove scritte e orali del Concorso D.D.G. n. 106 del 23 febbraio 2016, assunto a tempo indeterminato con riserva dal Ministero dell'istruzione e del merito, in esecuzione di provvedimenti cautelari giurisdizionali, nel caso di superamento dell'anno di prova di cui ai commi 116 e seguenti dell'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, con decorrenza giuridica dal 1° settembre dell'anno svolto. È disposto l'annullamento dei provvedimenti di licenziamento già notificati dall'amministrazione ed è previsto il reintegro nei ruoli. Sono fatti salvi i servizi prestati a tempo determinato e indeterminato nelle istituzioni scolastiche dal personale di cui al presente comma.