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Legislatura XIX

Proposta emendativa 5.48. nelle commissioni riunite I-XI in sede referente riferita al C. 1114

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 23/05/2023  [ apri ]
5.48.

  Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

  21-bis. All'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, i commi 83 e 83-bis sono sostituiti dai seguenti:

   «83. Il dirigente scolastico può individuare nell'ambito dell'organico dell'autonomia, anche ai sensi di quanto disposto all'articolo 25, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, fino al 10 per cento di docenti che lo coadiuvano in attività di supporto organizzativo e didattico dell'istituzione scolastica, cui possono essere affidati specifici compiti con riferimento alle aree dell'organizzazione amministrativa, della didattica e della valutazione, della formazione in servizio, dell'orientamento, delle politiche per gli alunni, dei rapporti col territorio e con le associazioni, dell'inclusione scolastica, dell'innovazione digitale, ferme restando ulteriori funzioni specifiche previste dalla legislazione vigente o dalla contrattazione collettiva nazionale in ordine all'attuazione del piano triennale dell'offerta formativa. Fermo restando quanto previsto dai commi 83-quater e 83-sexies, dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

  83-bis. Con decreto del Ministro dell'istruzione sono individuati i titoli culturali e professionali utili all'individuazione dei docenti di cui al comma 83, nonché specifici percorsi formativi annuali obbligatori, volti al consolidamento delle relative competenze e utili quale titolo preferenziale per la successiva assegnazione dei predetti incarichi, nell'ambito delle attività formative previste dall'articolo 16-ter, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, e nei limiti delle relative risorse.
  83-ter. La positiva valutazione annuale dello svolgimento degli incarichi di cui al comma 83 e del percorso formativo, sulla base dei criteri, delle modalità di valutazione e degli indicatori definiti dal decreto di cui al comma 83-bis, nell'ambito delle procedure concorsuali per il reclutamento dei dirigenti scolastici dà diritto a una riserva di posti in misura non inferiore al 20 per cento e non superiore al 40 per cento.
  83-quater. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 16-ter, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, è autorizzata la spesa pari a 26,7 milioni per l'anno 2023 e 80 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, ai fini del riconoscimento, a decorrere dall'anno scolastico 2023/2024, di un compenso forfettario annuo di carattere accessorio, nel limite di spesa di cui al precedente periodo, per lo svolgimento delle funzioni di cui al comma 83. Il compenso forfettario annuale è corrisposto nel limite di spesa di cui al primo periodo. Agli oneri derivanti dall'attuazione di cui al presente comma, pari a 26,7 milioni per l'anno 2023 e 80 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024 si provvede a valere sul fondo per il miglioramento dell'offerta formativa, con vincolo di finalizzazione espressa alla remunerazione degli incarichi di cui al comma 83.
  83-quinquies. La definizione delle modalità e dei criteri di ripartizione tra le istituzioni scolastiche delle risorse di cui al comma 83-quater e del compenso, nonché del numero di ore annuali obbligatorie di formazione, oltre l'orario di insegnamento, è rimessa alla contrattazione collettiva. In sede di prima applicazione, nelle more dell'avvio e fino al completamento della relativa sessione contrattuale, la disciplina di cui al precedente periodo è adottata con decreto del Ministro dell'istruzione, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.
  83-sexies. Dall'anno scolastico 2022/2023, in aggiunta a quanto previsto a legislazione vigente e a quanto stabilito dalla contrattazione collettiva, i dirigenti delle istituzioni scolastiche individuate ai sensi del decreto di cui al secondo periodo possono altresì chiedere all'Ufficio scolastico regionale competente, nel limite massimo di un docente nel caso di esonero e di due nel caso di semi esonero, tra i docenti individuati ai sensi del comma 83 del presente articolo la concessione dell'esonero o del semiesonero dall'insegnamento per attività di collaborazione nello svolgimento delle funzioni amministrative e organizzative. Con decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 31 luglio di ciascun anno, sono definiti per l'anno scolastico successivo, anche ai fini del rispetto del limite di spesa di cui al terzo periodo, parametri, criteri e modalità per l'individuazione, su base regionale, delle istituzioni scolastiche che possono avvalersi della facoltà di cui al periodo precedente, con priorità per quelle affidate in reggenza e a quelle caratterizzate dal maggior numero di plessi, nel rispetto del limite di spesa di cui al terzo periodo. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa nel limite di 5 milioni di euro per l'anno 2022 e di 12,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, cui si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa.
  21-ter. All'articolo 14, comma 22, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, l'ultimo periodo è soppresso.