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Legislatura XIX

Proposta emendativa 5.1. nelle commissioni riunite I-XI in sede referente riferita al C. 1114

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 16/05/2023  [ apri ]
5.1.

  Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

   a) alla lettera a):

    al numero 1), premettere il seguente:

     01) Al comma 1, le parole: «titoli ed» sono soppresse;

    al capoverso 2. dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

   c) ai fini del computo dei dieci anni, il servizio di insegnamento di cui alla lettera b), anche se maturato antecedentemente alla stipula del contratto a tempo indeterminato, si intende prestato per un anno scolastico intero se ha avuto la durata di almeno centottanta giorni o se sia stato prestato ininterrottamente dal primo febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale.;

    al numero 3), sostituire il capoverso 7. con il seguente:

  7. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definite:

   a) le modalità di svolgimento del concorso e dell'eventuale preselezione, nonché le modalità di pubblicazione del bando e dei successivi adempimenti informativi;

   b) le prove e i programmi concorsuali;

   c) le modalità di individuazione e di nomina delle Commissioni esaminatrici di cui all'articolo 421;

   d) la valutazione della eventuale preselezione;

   e) la valutazione delle prove;

   f) la quantificazione e le modalità di versamento da parte dei candidati di un diritto di segreteria da riassegnare al Ministero dell'istruzione e del merito;

   g) le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente articolo e di cui agli articoli 421, 422, 423 e 430.

   b) alla lettera b), capoverso 1., apportare le seguenti modificazioni:

    sostituire la lettera a) con la seguente:

   a) un membro scelto tra i dirigenti appartenenti ai ruoli del Ministero dell'istruzione e del merito che ricoprano o abbiano ricoperto un incarico di funzioni dirigenziali generali;

    sostituire la lettera b) con la seguente:

   b) un membro scelto tra i professori di prima e di seconda fascia di Università statali e non statali, i magistrati amministrativi, i magistrati ordinari, i magistrati militari, i magistrati contabili, i Consiglieri di Stato, gli Avvocati dello Stato, i prefetti, i dirigenti che ricoprano o abbiano ricoperto un incarico di funzioni dirigenziali generali presso le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

    dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

   b-bis) un membro scelto tra i dirigenti non generali del comparto funzioni centrali appartenenti ai ruoli del Ministero dell'istruzione e del merito.";

    alla lettera c), sostituire le parole: a) e b) con le seguenti: a), b) e b-bis);

   c) dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

    b-bis) all'articolo 421, comma 4, le parole: «alla lettera a)» sono sostituite dalle seguenti: «alle lettere a) e b)»;

   d) alla lettera c) apportare le seguenti modificazioni:

    dopo le parole: all'articolo 422, aggiungere le seguenti: comma 1, le parole: «titoli ed» sono soppresse e;

    al capoverso 2. all'alinea, sostituire le parole: 210 punti, con le seguenti: 300 punti;

    alla lettera a), sostituire le parole: 70 punti, con le seguenti: 100 punti;

    alla lettera b), sostituire le parole: 60 punti, con le seguenti: 100 punti;

    sopprimere la lettera c);

    dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

   c-bis) all'articolo 422, il comma 7 è soppresso.

    alla lettera d), sostituire il numero 2, con il seguente:

    2) al comma 2, le parole: «, nel limite dei posti messi a concorso» sono sostituite con le seguenti: «e dei punti assegnati per i titoli, nel limite dei posti messi a concorso»

  Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. All'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, le parole: «titoli ed» sono soppresse.