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Legislatura XIX

Proposta emendativa 3.84. nelle commissioni riunite I-XI in sede referente riferita al C. 1114

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 23/05/2023  [ apri ]
3.84.

  Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

  6-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2024 e fino al 31 dicembre 2026 i tirocinanti rientranti in percorsi di inclusione sociale rivolti a disoccupati già percettori di trattamenti di mobilità in deroga, realizzati a seguito dell'Accordo Quadro tra la regione Calabria e le parti sociali del 7 dicembre 2016, che alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge stanno svolgendo i suddetti tirocini presso gli enti territoriali della regione Calabria e che siano iscritti all'assicurazione generale obbligatoria e alle forme esclusive e sostitutive della medesima, gestite dall'INPS, nonché alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, possono accedere alla pensione anticipata al conseguimento del requisito anagrafico dei 62 anni di età, purché in possesso di un'anzianità contributiva minima di dieci anni. Qualora i soggetti di cui al primo periodo non abbiano versato contributi per almeno dieci anni, la pensione è pari al trattamento minimo INPS. La pensione di cui al presente comma non è cumulabile, a far data dal primo giorno di decorrenza della pensione e fino alla maturazione dei requisiti per l'accesso alla pensione di vecchiaia, con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5.000 euro lordi annui.
  6-ter. La regione Calabria è autorizzata a sostenere, con proprie risorse, gli oneri derivanti dal comma 6-bis. A titolo di concorso da parte dello stato a tali oneri è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026. All'onere di cui al presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione di cui all'articolo 18, comma 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
  6-quater. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto definisce le modalità attuative delle disposizioni previste nei commi 6-bis e 6-ter.