Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. All'articolo 57 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, comma 3, le parole: «è riservata una quota non superiore al 50 per cento dei posti disponibili nell'ambito dei concorsi pubblici banditi dai predetti enti» sono sostituite dalle seguenti: «sono riservate procedure concorsuali in misura non superiore al cinquanta per cento dei posti disponibili nella dotazione organica dei predetti enti.».