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Legislatura XIX

Proposta emendativa 3.49. nelle commissioni riunite I-XI in sede referente riferita al C. 1114

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 16/05/2023  [ apri ]
3.49.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

  5-bis. All'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, il comma 1 è sostituito dal seguente:

   «1. Le amministrazioni, al fine di superare il precariato, ridurre il ricorso ai contratti a termine e valorizzare la professionalità acquisita dal personale con rapporto di lavoro a tempo determinato, possono, fino al 31 dicembre 2026, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di cui all'articolo 6, comma 2, e con l'indicazione della relativa copertura finanziaria, assumere a tempo indeterminato personale dirigenziale e non dirigenziale che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, possegga tutti i seguenti requisiti:

   a) risulti in servizio successivamente alla data di entrata in vigore della legge 7 agosto 2015 n. 124 con contratto a tempo determinato presso l'amministrazione che procede all'assunzione o, in caso di amministrazioni comunali che esercitino funzioni in forma associata, anche presso le amministrazioni con servizi associati;

   b) sia stato reclutato o selezionato a tempo determinato, in relazione alle medesime attività svolte, con procedure concorsuali o comunque di evidenza pubblica, anche espletate presso amministrazioni pubbliche diverse da quella che procede all'assunzione;

   c) abbia maturato alle dipendenze dell'amministrazione di cui alla lettera a) che procede all'assunzione, almeno cinque anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni.».