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Legislatura XIX

Proposta emendativa 3.47. nelle commissioni riunite I-XI in sede referente riferita al C. 1114

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 16/05/2023  [ apri ]
3.47.

  Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti :

  5-bis. Al fine di rafforzare le attività connesse al controllo del territorio e di potenziare gli interventi in materia di sicurezza urbana, i comuni con popolazione fino a 50 mila abitanti strutturalmente deficitari o sottoposti a procedura di riequilibrio finanziario pluriennale o in dissesto finanziario ai sensi degli articoli 242, 243, 243-bis, 243-ter e 244 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114 e all'articolo 1, commi 557-quater e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, possono assumere a tempo indeterminato personale di polizia municipale.
  5-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 5-bis si provvede a valere sulle risorse del Fondo per la sicurezza urbana di cui all'articolo 35-quater del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132, che a tal fine potrà essere alimentato anche con le risorse provenienti dal Fondo di cui all'articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, per la quota spettante al Ministero dell'interno.
  5-quater. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 31 dicembre 2023, è determinata la misura del contributo spettante a ciascun comune.