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Legislatura XIX

Proposta emendativa 3.3. nelle commissioni riunite I-XI in sede referente riferita al C. 1114

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 23/05/2023  [ apri ]
3.3.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. All'articolo 9 della legge 7 giugno 2000, n. 150, dopo il comma 5-bis è inserito il seguente:

   «5-ter. Ai dipendenti che abbiano prestato servizio per almeno tre anni anche non continuativi presso le agenzie di stampa delle amministrazioni di cui al comma 1, e oggi di ruolo nelle suddette amministrazioni, ai quali, in data antecedente all'entrata in vigore dei contratti collettivi nazionali di lavoro relativi al triennio 2016-2018, risultava applicato il contratto collettivo nazionale di lavoro giornalistico per effetto di contratti individuali sottoscritti sulla base di quanto previsto dagli specifici ordinamenti dell'amministrazione di appartenenza, può essere riconosciuto il mantenimento del trattamento allora in godimento, se più favorevole, rispetto a quello previsto dai predetti contratti collettivi nazionali di lavoro, mediante riconoscimento, per la differenza, di un assegno ad personam riassorbibile, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 2, comma 3, ultimo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con le modalità e nelle misure previste dai futuri contratti collettivi nazionali di lavoro, al fine di uniformare il trattamento.».