stampa
Legislatura XIX

Proposta emendativa 3.13. nelle commissioni riunite I-XI in sede referente riferita al C. 1114

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 23/05/2023  [ apri ]
3.13.

  Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

  3-bis. Al fine di fronteggiare adeguatamente l'emergenza migratoria che sta interessando il Paese, con particolare riferimento alla regione Calabria, e realizzare gli occorrenti interventi e iniziative funzionali ad assicurare idonee condizioni di accoglienza, anche nell'ottica di incentivare processi volti a determinare condizioni di utile integrazione sul territorio, le amministrazioni comunali sono autorizzate, in deroga alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, ad inquadrare nelle relative piante organiche, in sovrannumero, i tirocinanti rientranti in percorsi di inclusione sociale rivolti a disoccupati già percettori di trattamenti di mobilità in deroga, realizzati a seguito dell'Accordo Quadro tra la regione Calabria e le parti sociali del 7 dicembre 2016.
  3-ter. Gli inquadramenti di cui al comma 3-bis possono essere finalizzati altresì all'attuazione dei progetti del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e degli adempimenti connessi, nonché a fronteggiare l'emergenza idrogeologica, rispetto al personale che negli anni ha acquisto adeguata esperienza lavorativa e competenza necessaria all'attuazione degli interventi previsti nei predetti progetti, ovvero con riguardo agli interventi e alle iniziative volte al superamento della suddetta emergenza.
  3-quater. Con una o più ordinanze di protezione civile emanate ai sensi del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, si provvede all'attuazione di quanto disposto dal comma 3-bis, anche con riferimento alle modalità di selezione per l'accertamento della idoneità del predetto personale.
  3-quinquies. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e per il PNRR, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono individuate le modalità di attuazione di quanto disposto dal comma 3-ter.
  3-sexies. Al fine del concorso alla copertura dell'onere sostenuto dai comuni per le assunzioni previste dai commi 3-bis e 3-ter, il Fondo di cui al comma 5 dell'articolo 31-bis del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, è incrementato di 40 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026. Le predette risorse sono ripartite tra i comuni con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali. A tale fine i comuni interessati comunicano al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, entro il 31 luglio 2023, le esigenze di personale strettamente necessarie all'attuazione delle finalità di cui ai commi precedenti, il cui costo non è sostenibile a valere sulle risorse disponibili nel bilancio degli enti. Il comune beneficiario è tenuto a riversare ad apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato l'importo del contributo non utilizzato nell'esercizio finanziario. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 40 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.