Aggiungere in fine il seguente comma:
6-bis. All'articolo 35, comma 5-ter, primo periodo, di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo le parole: «rimangono vigenti per un termine di due anni dalla data di approvazione» sono inserite le seguenti: «ad eccezione degli enti locali con almeno il 30 per cento di dipendenti in quiescenza entro i successivi 24 mesi, che potranno disporre l'efficacia delle graduatorie concorsuali per un termine di tre anni dalla data di pubblicazione».