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Legislatura XIX

Proposta emendativa 27.010. nelle commissioni riunite I-XI in sede referente riferita al C. 1114

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 16/05/2023  [ apri ]
27.010.

  Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:

Capo II-bis.

Art. 27-bis.
(Norme per sostenere il welfare familiare nella P.A. mediante l'attivazione di asili nido e istituzione del «Fondo per il sostegno della genitorialità all'interno delle pubbliche amministrazioni»)

  1. Coerentemente alle finalità di rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche, nonché per favorire un pieno e adeguato sostegno alle politiche per la natalità e la genitorialità, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i Ministeri e le pubbliche amministrazioni di cui al CAPO I, nonché le associazioni e le società a partecipazione pubblica di cui al CAPO II che ne siano ancora sprovvisti, provvedono, con proprio regolamento, all'attivazione, presso le loro sedi centrali, del servizio di asilo nido per il relativo personale.
  2. Per le finalità di cui al comma 1, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, il «Fondo per il sostegno della genitorialità all'interno delle Pubbliche amministrazioni» con una dotazione pari a 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024 per l'attivazione o l'affidamento esterno del servizio di asilo nido.
  3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 50 milioni di euro annui a decorrere dal 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.