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Legislatura XIX

Proposta emendativa 23.14. nelle commissioni riunite I-XI in sede referente riferita al C. 1114

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 01/06/2023  [ apri ]
23.14. (nuova formulazione)
approvato

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:

  2-bis. Al fine di accrescere l'efficienza dell'azione amministrativa nella gestione degli strumenti di sostegno alle imprese agricole e nell'attività di ricerca in agricoltura, il numero dei componenti dei consigli di amministrazione dell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) e del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA) è ridotto a tre. I presidenti sono nominati con la procedura di cui all'articolo 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste; gli altri componenti sono nominati dal Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di cui uno su designazione della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome. Gli organi dell'ISMEA e del CREA decadono alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Al fine di assicurare la continuità amministrativa, entro venti giorni dalla predetta data, con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste è nominato un commissario straordinario per ciascun ente. I commissari straordinari sono scelti tra persone di comprovata competenza e professionalità nonché di indiscussa moralità e indipendenza, nel rispetto dei criteri di imparzialità e garanzia. Dalla data della loro nomina e fino all'insediamento dei nuovi organi, i commissari straordinari esercitano i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione attribuiti al presidente e al consiglio di amministrazione dalla disciplina vigente, elaborano un piano di ristrutturazione dell'organizzazione amministrativa e di rilancio delle attività dell'ente e predispongono le occorrenti modifiche dello statuto e di ogni altro atto dell'ente che ne regola l'organizzazione e la struttura interna. Lo statuto è adottato con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore dello statuto, sono costituiti i nuovi organi. I direttori generali dell'ISMEA e del CREA attualmente in carica decadono all'atto dell'insediamento dei rispettivi consigli d'amministrazione nominati per effetto delle disposizioni del presente comma. Il collegio dei revisori è confermato fino alla nomina del nuovo organo.

  Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e per la riorganizzazione dell'istituto di Servizi per il mercato agricolo alimentare e del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria».