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Legislatura XIX

Proposta emendativa 21.01. nelle commissioni riunite I-XI in sede referente riferita al C. 1114

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 16/05/2023  [ apri ]
21.01.

  Dopo l'articolo 21, inserire il seguente:

Art. 21-bis.
(Esonero dal versamento della quota minima dei contributi previdenziali Enasarco per i consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede)

  1. Al fine di promuovere l'occupazione giovanile nel settore del risparmio è riconosciuto ai consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede di cui all'articolo 1, comma 5-septies.3, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, l'esonero dal versamento del contributo previdenziale alla Fondazione Enasarco in misura pari alla quota del minimale contributivo annuo posta a loro carico dalla Fondazione Enasarco per i primi dodici mesi di attività, ove dovuta e al netto di eventuali agevolazioni da questa previste in favore dei giovani agenti, a condizione che i consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede: a) non abbiano compiuto il trentesimo anno di età al momento dell'avvio del contratto di agenzia con un soggetto abilitato di cui all'articolo 30, comma 3, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; b) non abbiano già svolto in passato il medesimo incarico; c) risultino regolarmente iscritti nella relativa sezione dell'albo unico dei consulenti finanziari di cui all'articolo 31, comma 4, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; d) abbiano stipulato un contratto di agenzia, comunicato alla Fondazione, nel quale sia previsto l'impegno del soggetto abilitato preponente a non recedere dal rapporto almeno nei primi dodici mesi di attività se non per giusta causa.
  2. Agli oneri di cui al comma 1, pari ad euro 18,4 milioni per l'anno 2024, si provvede mediante corrisponde riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014 n. 190.