Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Una quota delle risorse di cui di cui all'articolo 1, comma 500, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 nel limite massimo di 13 milioni per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 possono essere destinate alla realizzazione di interventi strettamente connessi e funzionali allo svolgimento di giochi olimpici relativi all'allestimento del villaggio olimpico di Cortina d'Ampezzo. Tali interventi sono inseriti nel piano degli interventi da definire ai sensi all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2020, n. 31.