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Legislatura XIX

Proposta emendativa 19.07. nelle commissioni riunite I-XI in sede referente riferita al C. 1114

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 16/05/2023  [ apri ]
19.07.

  Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

Art. 19-bis.
(Modifiche alla legge 8 marzo 2000, n. 53)

  1. Dopo l'articolo 9 della legge 8 marzo 2000, n. 53 è inserito il seguente:

«Art. 9-bis.
(Turni di lavoro)

   1. Al fine di poter conciliare tempi di vita e tempi di lavoro, le pubbliche amministrazioni sono tenute a riconoscere la priorità nella scelta del turno di lavoro alle lavoratrici o ai lavoratori con a carico figli fino a 14 anni, o fino a 15 anni in caso di affidamento o di adozione, ovvero con a carico persone disabili o non autosufficienti, ovvero persone affette da documentata grave infermità.
   2. Il lavoratore denuncia il mancato, ritardato, incompleto o inesatto assolvimento dell'obbligo di cui al presente articolo, all'Ispettorato nazionale del lavoro che, compiuti i necessari accertamenti, applica la sanzione prevista all'articolo 19, comma 2, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.
   3. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri di attuazione.»