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Legislatura XIX

Proposta emendativa 17.03. nelle commissioni riunite I-XI in sede referente riferita al C. 1114

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 16/05/2023  [ apri ]
17.03.

  Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

Art. 17-bis.
(Disposizioni concernenti la tutela dei corpi forestali regionali e delle province autonome)

  1. È in facoltà dei corpi forestali della regione Friuli Venezia Giulia e delle province autonome di Trento e Bolzano portare, senza licenza e durante il servizio, strumenti di autodifesa non impiegabili sull'uomo, che nebulizzano un principio attivo naturale a base di capsaicina, individuati sulla base di decreti adottati, rispettivamente, dai presidenti della Regione Friuli Venezia Giulia e delle province autonome di Trento e Bolzano, acquisito il parere favorevole del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e del Ministero della salute. Con regolamento dell'ente di appartenenza, sono determinati i servizi per i quali il personale di cui al presente comma porta, in conformità a quanto previsto dal medesimo comma, i citati strumenti di autodifesa, la durata dei relativi corsi di addestramento all'uso, nonché i termini e le modalità del servizio prestato con gli stessi.