Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:
Art. 17-bis.
(Disposizioni concernenti la tutela dei corpi forestali regionali e delle province autonome)
1. È in facoltà dei corpi forestali della regione Friuli Venezia Giulia e delle province autonome di Trento e Bolzano portare, senza licenza e durante il servizio, strumenti di autodifesa non impiegabili sull'uomo, che nebulizzano un principio attivo naturale a base di capsaicina, individuati sulla base di decreti adottati, rispettivamente, dai presidenti della Regione Friuli Venezia Giulia e delle province autonome di Trento e Bolzano, acquisito il parere favorevole del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e del Ministero della salute. Con regolamento dell'ente di appartenenza, sono determinati i servizi per i quali il personale di cui al presente comma porta, in conformità a quanto previsto dal medesimo comma, i citati strumenti di autodifesa, la durata dei relativi corsi di addestramento all'uso, nonché i termini e le modalità del servizio prestato con gli stessi.