stampa
Legislatura XIX

Proposta emendativa 16.01. nelle commissioni riunite I-XI in sede referente riferita al C. 1114

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 23/05/2023  [ apri ]
16.01.

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.
(Obbligo di formazione continua delle forze di Polizia, della Guardia di finanza dell'Arma dei carabinieri e della Polizia penitenziaria nonché norme per la continenza linguistica)

  1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la Polizia di Stato, l'Arma dei carabinieri, la Guardia di finanza e il Corpo di Polizia penitenziaria attivano presso i rispettivi Istituti di Formazione specifici corsi, destinati al personale che esercita funzioni di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, da inserire in percorsi formativi permanenti, volti a far acquisire, anche mediante il confronto interdisciplinare e la partecipazione di esperti esterni, competenze mirate al rafforzamento della presunzione di non colpevolezza, alla luce della direttiva (UE) 343/2016 del Parlamento europeo e del Consiglio e del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 188.
  2. La frequenza dei corsi è obbligatoria per il personale individuato dall'amministrazione di appartenenza.
  3. Al fine di assicurare l'omogeneità dei corsi di cui al comma 1, i relativi contenuti sono definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione, dell'interno, della giustizia e della difesa.