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Legislatura XIX

Proposta emendativa 15.01. nelle commissioni riunite I-XI in sede referente riferita al C. 1114

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 16/05/2023  [ apri ]
15.01.

  Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.
(Modifica all'articolo 179-ter delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, in materia di delega delle operazioni di vendita)

  1. All'articolo 179-ter delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, comma 12, il primo periodo è sostituito con il seguente: «Il giudice dell'esecuzione che conferisce la delega delle operazioni di vendita nomina un professionista iscritto nell'elenco di uno dei Tribunali ricompresi nel Distretto di Corte d'appello».