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Legislatura XIX

Proposta emendativa 14.6. nelle commissioni riunite I-XI in sede referente riferita al C. 1114

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 01/06/2023  [ apri ]
14.6.
approvato

  Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

  4-bis. Il Ministero della salute, nelle more dell'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 6-bis, comma 3, del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, è autorizzato a incrementare il contingente di cui all'articolo 8, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 17 settembre 2013, n. 138, di venti unità. Ai relativi oneri, pari a euro 200.000 per l'anno 2023 e a euro 400.000 annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute. Al di fuori del contingente di personale di cui al primo periodo, possono essere assegnati agli uffici di diretta collaborazione fino a dieci esperti e consulenti, che svolgono la loro attività a titolo gratuito.