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Legislatura XIX

Proposta emendativa 14.11. nelle commissioni riunite I-XI in sede referente riferita al C. 1114

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 29/05/2023  [ apri ]
14.11.
(proposta di nuova formulazione)

  Dopo il comma 6, inserire i seguenti:

  6-bis. Alla Struttura di missione di cui all'articolo 30 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è attribuito anche lo svolgimento delle attività finalizzate alla prevenzione e al contrasto delle infiltrazioni della criminalità organizzata nell'affidamento e nell'esecuzione dei contratti aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, connessi all'organizzazione e allo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026, secondo le procedure previste dal medesimo articolo e in stretto raccordo con le prefetture-uffici territoriali del Governo delle province interessate dall'evento sportivo. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della giustizia, della difesa, dell'economia e delle finanze e delle infrastrutture e dei trasporti e per lo sport e i giovani, da adottare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è definita nei limiti delle risorse finanziarie di cui al presente comma, la composizione della Struttura di cui al primo periodo, che assume la denominazione di «Struttura per la prevenzione antimafia», e sono individuate le aliquote di personale delle Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, di cui la stessa può avvalersi nel limite massimo complessivo di 80 unità di livello non dirigenziale, con oneri relativi al trattamento accessorio a carico del Ministero dell'interno. Il personale di cui al secondo periodo, con esclusione del personale docente, educativo e amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche, è collocato in posizione di comando, distacco o fuori ruolo secondo i rispettivi ordinamenti. All'atto del collocamento fuori ruolo è reso indisponibile, per tutta la durata del fuori ruolo, nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario. Si applica l'articolo 70, comma 12, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Per le infrastrutture e gli insediamenti prioritari connessi all'organizzazione e allo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026 si applicano altresì le procedure e le modalità di cui all'articolo 39, comma 9, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36. Al fine di garantire il rispetto dei tempi previsti per la realizzazione delle relative opere, il Comitato di coordinamento di cui al citato articolo 39, comma 9, individua, attraverso l'adozione delle linee guida di cui all'articolo 30, comma 3, del predetto decreto-legge n. 189 del 2016, anche le misure per velocizzare le procedure di controllo e verifica antimafia, che trovano applicazione fino alla completa realizzazione degli interventi cui si riferiscono, nonché l'ambito delle attività esenti. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di euro 165.000 per il 2023 e di euro 1.052.000 per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026. Ai relativi oneri, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.
  6-ter. All'articolo 30 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 6, secondo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «o con la prescrizione delle misure di cui all'articolo 94-bis del citato decreto legislativo n. 159 del 2011.»;

   b) dopo il comma 6, è inserito il seguente:

   «6-bis. Il direttore della Struttura di cui al comma 1, quando accerta che i tentativi di infiltrazione mafiosa sono riconducibili a situazioni di agevolazione occasionale, esercita le funzioni e i compiti attribuiti al prefetto ai sensi dell'articolo 94-bis del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, avvalendosi, d'intesa con il prefetto territorialmente competente, del gruppo interforze istituito presso la prefettura del luogo della sede legale o di residenza, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Alla scadenza del termine di durata delle misure prescritte ai sensi del citato articolo 94-bis, il direttore della Struttura, ove accerti, sulla base delle analisi formulate dal gruppo interforze, il venir meno dell'agevolazione occasionale e l'assenza di altri tentativi di infiltrazione mafiosa, rilascia un'informazione antimafia liberatoria e procede all'iscrizione nell'Anagrafe antimafia degli esecutori di cui comma 6»;

   c) al comma 8, dopo la lettera e) è inserita la seguente:

   «e-bis) le eventuali misure amministrative di prevenzione collaborativa prescritte in caso di agevolazione occasionale».