stampa
Legislatura XIX

Proposta emendativa 13.3. nelle commissioni riunite I-XI in sede referente riferita al C. 1114

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 30/05/2023  [ apri ]
13.3. (nuova formulazione)
approvato

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Al fine di meglio coadiuvare l'attività dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) nel suo ruolo di soggetto attuatore in relazione al rispetto dei traguardi e degli obiettivi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, anche mediante la composizione qualificata dell'organo di revisione amministrativo-contabile che garantisca la presenza di un esponente della magistratura contabile e di un diretto rappresentante del Ministero vigilante, all'articolo 17, comma 35-octies, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, al secondo periodo, dopo le parole: «componenti effettivi» sono inserite le seguenti: «e un supplente» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Un componente effettivo, con funzioni di presidente, è scelto tra i magistrati contabili; sono scelti tra i dirigenti del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica un ulteriore componente effettivo, collocato fuori ruolo per la durata del mandato, con contestuale indisponibilità di un numero di posti di funzione dirigenziale equivalente sul piano finanziario presso il medesimo Ministero, e un componente supplente». Il decreto ministeriale di nomina del nuovo collegio dei revisori dell'ISPRA, in sostituzione di quello attualmente in carica, è adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.