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Legislatura XIX

Proposta emendativa 13.1. nelle commissioni riunite I-XI in sede referente riferita al C. 1114

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 23/05/2023  [ apri ]
13.1.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

  1-bis. All'articolo 4 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 6:

    1) al primo periodo, le parole: «relativi agli impianti fissi e al trasporto aereo,» sono soppresse, e le parole: «una Segreteria tecnica composta da cinque funzionari di ruolo appartenenti alla stessa Direzione, uno dei quali con funzioni di coordinatore» sono sostituite dalle seguenti: «la Segreteria tecnica di cui al comma 7-bis»;

    2) al secondo periodo, dopo le parole: «di ISPRA,» sono inserite le seguenti: «nonché di Unioncamere per l'implementazione informatica del Portale di cui al comma 8»;

   b) al comma 7, le parole: «, rispettivamente, dall'ENAC mediante la stipula di appositi Accordi di cooperazione e dal GSE, mediante la stipula di apposite convenzioni» sono sostituite dalle seguenti: «dall'ENAC e dal GSE mediante la stipula di appositi accordi di collaborazione»;

   c) dopo il comma 7, è inserito il seguente: «7-bis. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, ai fini di cui al comma 6, istituisce, presso la Direzione generale competente per materia, una Segreteria tecnica composta da cinque membri e da un coordinatore nominati con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica. Dei cinque membri, uno è designato da ISPRA, uno da ENAC, uno dal GSE, uno dalla società in house del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica avente compiti in materia di ETS, nonché uno da Unioncamere. Il coordinatore, scelto tra persone dotate di comprovata esperienza nel settore ETS, è designato dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.»;

   d) al comma 12:

    1) al primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e della Segreteria tecnica di cui al comma 7-bis»;

    2) il secondo periodo è soppresso.

  1-ter. All'articolo 298, comma 2-ter, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al primo periodo, le parole: «Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio» sono sostituite dalle seguenti: «Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica» e le parole: «ed il Ministro dello sviluppo economico» sono soppresse;

   b) il secondo periodo è sostituito dal seguente: «La commissione è composta da tre rappresentanti del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, due rappresentanti del Ministero della salute, due rappresentanti del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, nonché un rappresentante del Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri.».

  Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere in fine le seguenti parole: e disposizioni per la funzionalità del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.