Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Nella strutturazione e nell'affidamento a nuovo operatore economico del servizio di cui al comma 1 deve essere garantita l'integrale salvaguardia dei livelli occupazionali e salariali e il mantenimento del luogo di lavoro di tutti i lavoratori che alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto operano per la società affidataria del servizio.