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Legislatura XIX

Proposta emendativa 1.8. nelle commissioni riunite I-XI in sede referente riferita al C. 1114

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 16/05/2023  [ apri ]
1.8.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

  1-bis. Al fine di migliorare e rendere più efficiente il coordinamento delle attività di gestione, nonché di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza di titolarità delle amministrazioni centrali di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, all'articolo 1, comma 701, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: «al 31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 ottobre 2028».
  1-ter. I soggetti di cui al medesimo comma 701 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, possono prorogare i contratti in essere ovvero stipulare nuovi contratti per ulteriori necessità, compresa la ricopertura dei posti già banditi e risultati vacanti. A tal fine possono essere utilizzate le risorse finanziarie residue di cui all'articolo 7, comma 3, della medesima legge 30 dicembre 2020, n. 178, ovvero risorse proprie delle regioni ovvero una aliquota massima del 2 per cento di quelle stanziate per gli investimenti per la mitigazione e il contrasto del rischio idraulico e idrogeologico.