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Legislatura XIX

Proposta emendativa 1.79. nelle commissioni riunite I-XI in sede referente riferita al C. 1114

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 23/05/2023  [ apri ]
1.79.

  Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

  8-bis. All'articolo 55-septies del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo il comma 2-bis è aggiunto il seguente:

   «2-ter. Allo scopo di non depotenziare il servizio di medicina fiscale e non disperdere le professionalità presenti, garantendo continuità nella effettuazione degli accertamenti medico legali sui lavoratori assenti dal servizio per malattia, gli incarichi dei medici inseriti nelle liste ad esaurimento di cui all'articolo 4, comma 10-bis, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, proseguono senza soluzione di continuità fino alla permanenza nelle liste stesse. A tal fine, la disciplina emanata ai sensi dell'articolo 5, comma 13, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, è integralmente recepita dalle convenzioni di cui al precedente comma, le quali assicurano un'equa distribuzione, tra tutti i medici, degli accertamenti medico legali da effettuare, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 1, comma 340, legge 27 dicembre 2013, n. 147. Ai medici inseriti nelle liste ad esaurimento è riconosciuta la facoltà di optare per il trattamento normativo ed economico previsto dalla disciplina di cui al precedente periodo, in luogo di quello stabilito dalle convenzioni. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

ident. 1.51.