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Legislatura XIX

Proposta emendativa 1.76. nelle commissioni riunite I-XI in sede referente riferita al C. 1114

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 23/05/2023  [ apri ]
1.76.

  Al comma 14, le parole: dal presente articolo sono sostituite dalle seguenti: dai commi da 1 a 13.

  Conseguentemente, dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

  14-bis. Al fine di consentire l'immediata operatività degli investimenti sulle reti di trasporto realizzati anche in attuazione delle relative misure del PNRR, potenziando lo svolgimento dei connessi servizi autorizzativi e di vigilanza di competenza dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali (ANSFISA), il personale trasferito alla medesima Agenzia, ai sensi dell'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, in possesso dei necessari requisiti per lo svolgimento delle citate attività di verifica e di autorizzazione, è inquadrato nell'area dei professionisti della medesima Agenzia. Per il medesimo fine sono autorizzate, nei limiti delle posizioni vacanti, procedure di riqualificazione del personale in servizio alla data del 31 dicembre 2022. I contingenti del personale da inquadrare o da riqualificare, i relativi criteri e requisiti, con conseguente rimodulazione della dotazione organica, sono determinati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze, da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Dall'attuazione della presente disposizione non devono derivare ulteriori oneri finanziari rispetto quelli stabiliti per le assunzioni di personale disponibili a legislazione vigente.