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Legislatura XIX

Proposta emendativa 1.7. nelle commissioni riunite I-XI in sede referente riferita al C. 1114

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 23/05/2023  [ apri ]
1.7.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

  1-bis. Al fine di rafforzare e potenziare l'amministrazione della Giustizia, anche in relazione al raggiungimento degli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza in materia di abbattimento dell'arretrato e riduzione della durata dei procedimenti civili e penali, all'articolo 1, comma 68, primo periodo, della legge 6 novembre 2012, n. 190, le parole: «dieci anni» sono sostituite dalle seguenti: «cinque anni».
  1-ter. Per i soggetti che abbiano superato il periodo di tempo di cui all'articolo 1, comma 68, primo periodo, della legge 6 novembre 2012, n. 190, come modificato dal comma precedente, è disposto il ricollocamento in ruolo dal 1° gennaio 2024.