Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. Al fine di rafforzare e potenziare l'amministrazione della Giustizia, anche in relazione al raggiungimento degli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza in materia di abbattimento dell'arretrato e riduzione della durata dei procedimenti civili e penali, all'articolo 1, comma 68, primo periodo, della legge 6 novembre 2012, n. 190, le parole: «dieci anni» sono sostituite dalle seguenti: «cinque anni».
1-ter. Per i soggetti che abbiano superato il periodo di tempo di cui all'articolo 1, comma 68, primo periodo, della legge 6 novembre 2012, n. 190, come modificato dal comma precedente, è disposto il ricollocamento in ruolo dal 1° gennaio 2024.