Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
11-bis. Al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 19, comma 1, dopo le parole: «presso altre amministrazioni pubbliche» sono aggiunte le seguenti: «oppure presso gli organismi dell'Unione europea in qualità di esperto nazionale distaccato»;
b) all'articolo 32, comma 4, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «L'esperienza maturata all'estero, per un periodo non inferiore a due anni, costituisce titolo preferenziale per l'accesso ai concorsi pubblici, ivi compresi quelli per l'accesso alla qualifica da dirigente, nonché per l'ottenimento di incarichi dirigenziali»;
c) all'articolo 32, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:
«5. Al termine del distacco l'amministrazione di appartenenza è tenuta a valorizzare il personale in rientro sulla base delle attività svolte, sentito il dipendente interessato. In ogni caso, a quest'ultimo è attribuita automaticamente la posizione economica immediatamente superiore a quella di appartenenza al termine del distacco».