Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
8-bis. In caso di assunzione a tempo indeterminato dei lavoratori socialmente utili di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81 agli Enti Locali utilizzatori della regione Calabria, ammessi all'incentivo alla stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili ai sensi dell'articolo 1, comma 1156, lettera g-bis) della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'importo annuo è riconosciuto fino al loro collocamento in quiescenza.