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Legislatura XIX

Proposta emendativa 1.41. nelle commissioni riunite I-XI in sede referente riferita al C. 1114

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 16/05/2023  [ apri ]
1.41.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. Al fine di potenziare la capacità tecnico-amministrativa delle amministrazioni, In deroga all'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, alle vigenti facoltà assunzionali e di dotazione organica, il personale non dirigenziale in posizione di comando o distacco alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, già in servizio a tempo indeterminato presso le amministrazioni, le Autorità e i soggetti di cui all'articolo 30, comma 1-quinquies, del medesimo decreto legislativo, fatta eccezione per il personale appartenente al Servizio sanitario nazionale, per il personale di cui agli articoli 1, comma 2, e 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per le autorità amministrative indipendenti e per i soggetti di cui all'articolo 70, comma 4, è inquadrato nei ruoli dell'amministrazione comandataria, previa accettazione dell'interessato.