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Legislatura XIX

Proposta emendativa 0.7.06.3. nelle commissioni riunite I-XI in sede referente riferita al C. 1114

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 31/05/2023  [ apri ]
0.7.06.3.
irricevibile

  All'emendamento 7.06 dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

  1-bis. L'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato, limitatamente alla sessione 2023, è disciplinato dalle disposizioni del presente articolo e, per quanto da esse non espressamente regolato, si applicano le norme previgenti richiamate dall'articolo 49 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, in quanto compatibili. I termini che, nelle medesime norme previgenti, decorrono dall'inizio delle prove scritte sono computati dalla data di inizio della prima prova, come indicata con il decreto del Ministro della giustizia di cui al comma 9.
  2. L'esame di Stato si articola in una prova scritta e in una prova orale.
  3. La prima prova è scritta, è svolta sui temi formulati dal Ministero della giustizia e ha ad oggetto la redazione di un atto giudiziario che postuli conoscenze di diritto sostanziale e di diritto processuale, su un quesito proposto in materia scelta dal candidato tra il diritto civile, il diritto penale e il diritto amministrativo. La prova scritta si svolge secondo le modalità stabilite dal decreto del Ministro della giustizia di cui al successivo comma 9.
  4. Per la valutazione della prova scritta ogni componente della sottocommissione d'esame dispone di dieci punti di merito. Alla prova orale sono ammessi i candidati che hanno conseguito, nella prova scritta, un punteggio di almeno 18 punti.
  5. La seconda prova è orale e si svolge secondo le modalità stabilite dal decreto del Ministro della giustizia di cui al comma 9. La prova orale si articola in tre fasi:

   a) esame e discussione di una questione pratico-applicativa, nella forma della soluzione di un caso, che postuli conoscenze di diritto sostanziale e di diritto processuale, in una materia scelta preventivamente dal candidato tra le seguenti: diritto civile, diritto penale e diritto amministrativo. Ciascun candidato esprime l'opzione per la materia prescelta mediante comunicazione da trasmettere secondo le modalità stabilite dal decreto del Ministro della giustizia di cui al comma 9;

   b) discussione di brevi questioni che dimostrino le capacità argomentative e di analisi giuridica del candidato relative a tre materie, di cui una di diritto processuale, scelte preventivamente dal candidato tra le seguenti: diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo, diritto processuale civile, diritto processuale penale;

   c) dimostrazione di conoscenza dell'ordinamento forense e dei diritti e doveri dell'avvocato.

  6. Per la valutazione della prova orale ogni componente della sottocommissione d'esame dispone di dieci punti di merito per l'esame e la discussione di cui al comma 4, lettera a), e per ciascuna delle materie di cui al comma 4, lettere b) e c).
  7. Sono giudicati idonei i candidati che ottengono nella seconda prova un punteggio complessivo non inferiore a 105 punti ed un punteggio non inferiore a 18 punti in ognuna delle materie di cui al comma 4, lettere a), b) e c).
  8. Le sottocommissioni d'esame sono composte secondo le modalità di cui all'articolo 3, commi 1 e 3, del decreto-legge 13 marzo 2021, n. 31, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 aprile 2021, n. 50.
  9. Con il decreto del Ministro della giustizia che indice la sessione d'esame per l'anno 2023 sono fornite le indicazioni relative alla data di inizio delle prove, alle modalità di sorteggio per l'espletamento delle prove orali, alla pubblicità delle sedute di esame nonché alle modalità di comunicazione delle materie scelte dal candidato per la prima e la seconda prova. Con il medesimo decreto sono altresì disciplinate le modalità di utilizzo di strumenti compensativi per le difficoltà di lettura, di scrittura e di calcolo, nonché la possibilità di usufruire di un prolungamento dei tempi stabiliti per lo svolgimento delle prove, da parte dei candidati con disturbi specifici di apprendimento.
  10. In deroga a quanto previsto dall'articolo 8 del decreto del Ministro della giustizia 9 febbraio 2018, n. 17, sino all'istituzione della Commissione nazionale prevista dall'articolo 9 del medesimo decreto, ai fini del rilascio del certificato di compiuto tirocinio di cui all'articolo 45 della legge n. 247 del 2012:

   a) le verifiche intermedie non sono svolte e l'accesso alla verifica finale è consentito a coloro che hanno frequentato almeno l'ottanta per cento delle lezioni di ogni semestre;

   b) la verifica finale si articola in una prova scritta consistente nella redazione di un parere o di un atto sugli argomenti relativi agli insegnamenti svolti nel periodo oggetto di verifica. La verifica finale è predisposta dai soggetti formatori per il tramite di una commissione interna di valutazione nominata ai sensi dell'articolo 9, comma 5, del decreto del Ministro della giustizia n. 17 del 9 febbraio 2018.

  11. Agli oneri per l'espletamento delle procedure dell'esame di Stato di cui al presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Resta ferma la corresponsione all'Erario della tassa di cui all'articolo 1, primo comma, lettera b), del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 261, come rideterminata dall'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 dicembre 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 31 dicembre 1990.

em. 7.06.