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Legislatura XIX

Proposta emendativa 7.06. nelle commissioni riunite I-XI in sede referente riferita al C. 1114

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 31/05/2023  [ apri ]
7.06.

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Disposizioni in materia di personale della Scuola superiore della magistratura)

  1. All'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26, dopo le parole: «a carico dalla Scuola» sono aggiunte le seguenti: «e, in attesa di specifica disposizione contrattuale ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è costituito da una indennità accessoria onnicomprensiva da corrispondersi mensilmente, graduata in funzione delle diverse qualifiche del personale e da considerarsi integralmente sostitutiva degli emolumenti accessori attualmente previsti, compresi i compensi per il lavoro straordinario. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta della Scuola, sono individuati i criteri, le misure nonché le modalità di erogazione della predetta indennità mensile, nel rispetto dei limiti annuali previsti dalla legislazione vigente in materia di trattamento economico accessorio dei dipendenti pubblici e nell'ambito delle risorse disponibili nel bilancio annuale della Scuola».

I Relatori