Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Al fine di assicurare il regolare svolgimento dei servizi di polizia è autorizzato, sin dall'anno 2023, lo scorrimento fino all'esaurimento della graduatoria degli idonei non vincitori del concorso indetto con decreto del Capo della Polizia – Direttore generale della pubblica sicurezza del 16 maggio 2022 per l'assunzione di 1381 allievi agenti della Polizia di Stato riservato ai volontari in ferma prefissata di un anno o quadriennale ovvero in rafferma annuale in servizio o in congedo. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede nell'ambito delle ordinarie facoltà assunzionali previste a legislazione vigente per l'anno 2023 in relazione alle cessazioni intervenute entro la data del 31 dicembre 2022 e nei limiti del relativo risparmio di spesa, determinato ai sensi dell'articolo 66, commi 9-bis e 10, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.