Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Al fine di potenziare l'attività di ricerca nel campo delle attività agricole, il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria – CREA è autorizzato ad assumere personale operaio-agricolo con contratto a tempo indeterminato nel limite massimo di 100 unità mediante una selezione per titoli e colloquio riservata al personale che abbia prestato servizio presso i propri centri di ricerca per almeno 540 giornate lavorative nei cinque anni precedenti l'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.