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Legislatura XIX

Proposta emendativa 9.11. nelle commissioni riunite I-XI in sede referente riferita al C. 1114

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 16/05/2023  [ apri ]
9.11.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. All'articolo 19 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

   «3-bis. I dottorandi di ricerca dell'area medica già specialisti che frequentano attività di formazione presso le aziende ospedaliero-universitarie sede del dottorato, a domanda e su parere favorevole del coordinatore del corso di dottorato, del direttore dell'unità operativa complessa di riferimento e della direzione sanitaria dell'azienda ospedaliero-universitaria, possono svolgere attività assistenziale nella Unità Operativa Complessa cui sono affidati, ivi compresa l'attività di guardia, chirurgica e ambulatoriale. Limitatamente al periodo di svolgimento di tale attività assistenziale, il dottorando con funzioni assistenziali è equiparato, sia da un punto di vista salariale che assicurativo, al dirigente medico ospedaliero titolare di un incarico professionale di base ed ha diritto ad una integrazione della borsa di studio pari alla differenza tra quest'ultima e il trattamento retributivo minimo previsto per la dirigenza medica. L'integrazione della borsa può essere erogata sia dal Dipartimento Universitario di afferenza che dall'Azienda Ospedaliero Universitaria sede della attività assistenziale.».