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Legislatura XIX

Proposta emendativa 9.05. nelle commissioni riunite I-XI in sede referente riferita al C. 1114

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 16/05/2023  [ apri ]
9.05.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.

  1. Al fine di consentire alle istituzioni universitarie statali, ivi comprese quelle a ordinamento speciale, di seguito denominate «Istituzioni», l'assunzione nel ruolo di professore di II fascia del personale tecnico universitario in possesso dell'Abilitazione Scientifica Nazionale e già in servizio a tempo indeterminato nelle categorie D ed EP alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 5 milioni di euro a decorrere dal 2023.
  2. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto il Ministro dell'università e della ricerca provvede al riparto fra le istituzioni dell'incremento di cui al comma 1 individuando, per ogni istituzione, il numero di posizioni nel ruolo di professore di seconda fascia che entro ulteriori due mesi verranno messe a bando ai sensi dell'articolo 18 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 prevedendo, per ciascuna istituzione, una riserva per il personale di cui al comma 1 già in servizio presso l'istituzione stessa.
  3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 5 milioni di euro a decorrere dal 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.